Regolamento di pesca
1) La pesca é consentita soltanto in quelle acque evidenziate sul permesso di pesca. All'atto del ritiro del permesso il pescatore deve chiedere anche il permesso del parco nazionale dello Stelvio nonché il regolamento interno di pesca , valevoli per tutto l'anno.
2) Nelle acque in concessione dell’associazione di pesca sportiva d‘Ultimo la pesca é consentita soltanto con 1 canna e con 1 amo od una ancoretta, ad eccezione del lago di Fontana Bianca, dove dal 1. luglio compreso sono consentite due canne. Queste però devono essere controllate personalmente dal pescatore. Nelle acque in concessione dell‘associazione di pesca sportiva d’Ultimo al giorno può essere fatta soltanto 1 uscita. Nel lago pesci e nel torrente Valsura é consentata soltanto 1 uscita a settimana.
3) La cattura massima a permesso giornaliero é di 4 pezzi. Le misure minime di cattura sono le seguenti:
Nei laghi: trota fario, iridea, lacustre, salmerino di torrente - 27 cm; trota marmorata - 35 cm. Salmerino di lago: 20 cm
Nei torrenti: trota fario 27 cm, trota marmorata 35 cm e salmerio di torrente 20 cm.
4) Nei torrenti la pesca secondo le disposizione della legge provinciale é consentita soltanto fino al 30. settembre compreso.
5) Esche ammesse: lombrico, cavaletta, pesciolino, cucchiaino, mosca artificiale, larva di farina, larva di miele nonché ogni altra esca artificiale. Nei torrenti é consentito il cucchiaino ad 1 amo. (non ancoretta)
6) Sul lago fontana bianca si puó pescare:
a) sulla riva orografica sinistra dall'imboccatura del torrente fontana bianca fino a 50 m prima della rampa/ENEL
b) sulla riva orografica destra dall'imboccatura del torrente fontana bianca fino a 100 m prima dell'affluenza artificiale (galleria). La pesca nel torrente fontana bianca é proibita a qualsiasi livello del lago di fontana bianca.
7) Sul lago verde la pesca é consentita sulla riva orografica destra dall''imboccatura del torrente fino al sasso marcato e sulla riva orografica sinistra dall’imboccatura del torrente fino all’inizio delle rocce massicce sotto il rifiugio.
8) La pesca é consentita soltanto dalla riva. Per la pesca con la mosca artificiale il pescatore puó entrare a piedi nel lago evitando però ogni disturbo agli altri pescatori.
9) La pesca é consentita soltanto con una licenza statale, l'abilitazione di pesca per i residenti nella provincia di Bolzano insieme al permesso di pesca in osservanza delle disposizioni della LP 09.06.1978 in vigore. La pesca é consentita nel periodo tra 1 ora prima del sorgere del sole ed 1 ora dopo il tramonto.
10) Tutti i permessi di pesca devono essere restituiti all'associazione di pesca immediatamente dopo l'uscita per motivi statistici in uno dei seguenti modi: alle guardie interne o nelle casette dell'associazione vicine al lago.
11) I pesci sottomisura devono essere rimessi prudentemente in acqua, tagliando subito la lenza appena fuori la bocca.
12) Il pesce di misura catturato dev'essere ucciso subito e notato nel permesso di pesca ancora prima di ricominciare colla pesca.
13) Il pescatore é tenuto a portare sempre con se il permesso di pesca.
14) Quando il permesso di pesca non viene utilizzato, il pescatore non ha diritto al rimborso.
15) Il pescatore é obbligato ad esibire su richiesta degli organi di controllo la licenza, il permesso nonché i pesci catturati.
16) L'inosservanza delle disposizioni qui riportate comporta il ritiro del permesso con le conseguenze legislative.
17) I pesci catturati irregolarmente vengono seqestrati.
18) Eventuali casi particolari temporanei saranno resi noti presso i posti di rilascio dei permessi.